giovedì 11 marzo 2010

NOMINA RLS - documentazione

Riportiamo di seguito materiale informativo e Links in tema di RLS.
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Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108
LINK CAMERA DEI DEPUTATI


RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Articolo 2 - Definizioni
f) Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne salute e sicurezza.

Nomina del rappresentante della sicurezza
Secondo gli artt. 18 e 19 il rappresentante per la sicurezza è eletto e designato in tutte le aziende o unità produttive;
- fino a 15 dipendenti occupati, il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, nel caso in cui non dovesse essere eletto tra i lavoratori, può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo e ancora, può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento;
- oltre i 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o in alternativa è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Articolo 18 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante dei lavoratori non può subire pregiudizio per l’esercizio delle funzioni e gode delle tutele di legge previste per i rappresentanti sindacali.

Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sono le seguenti:

-ha accesso ai luoghi di lavoro;
-viene consultato preventivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi;
-consulta il documento redatto in seguito alla Valutazione;
-consulta il Registro degli Infortuni;
-viene consultato nella designazione degli addetti ai Servizi di Prevenzione, di Prevenzione Incendi, di Pronto Soccorso, Emergenza ed Evacuazione dei Lavoratori;
- viene consultato in merito alla organizzazione della Formazione ai lavoratori;
- riceve informazione e documentazione in merito alla Valutazione dei Rischi e alle misure di prevenzione relative;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione;
- avverte il responsabile dei rischi individuati;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione
- formula osservazioni in caso di visite di Enti di controllo.



Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza può indire un’apposita riunione nei casi di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il rappresentante per la sicurezza

- deve conoscere i nuovi principi della prevenzione previsti e stabiliti dal Decreto Legislativo 626/94 e dalle successive modifiche;
- deve conoscere e saper definire le condizioni di rischio esistenti nel luogo di lavoro sulla base di dati e di indicazioni fornite dai lavoratori;
- deve saper adottare correttamente le misure di prevenzione e di sicurezza al fine di prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale;
- deve sapere controllare il funzionamento del sistema di sicurezza che sulla base di quanto dettato dal D.Lgs.vo 626/94 deve essere costituito in Azienda;
- deve saper leggere e valutare criticamente il documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Sicurezza definiti dal datore di lavoro;
- deve conoscere gli obblighi del datore di lavoro;
- deve conoscere gli obblighi dei lavoratori;
- deve conoscere gli obblighi del medico competente e lo svolgersi della sorveglianza sanitaria;
- deve sensibilizzare i lavoratori e qualificare l'operato dei soggetti stabiliti dalla legge per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nel luogo di lavoro, attraverso iniziative finalizzate al miglioramento dell'azione preventiva;
- deve provvedere all'elaborazione e alla divulgazione delle statistiche relative agli infortuni, alle malattie professionali e agli incidenti avvenuti.

Pertanto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve conoscere:
- la normativa;
- i rischi (essere in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la tutela e la salvaguardia del lavoratore);
- i problemi di igiene ambientale in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al microclima interno;- i problemi di impatto ambientale determinati dal ciclo e dall'attività produttiva;
- le tecniche e le modalità necessarie a svolgere attività di formazione e di informazione nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.

Modalità operative del rappresentante per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza
-deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;
-non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
-ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento della valutazione del rischio di cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4, comma 5, lettera o).
Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.19 comma 1 del D.Lgs.vo 626/94 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.


mercoledì 10 marzo 2010

Incontro con la dirigenza 5 -3- 2010

il giorno 5 Marzo 2009 Le RSA hanno incontrato la dirigenza Concept con il seguente
Odg


Valutazioni annuali e Obiettivi per il prossimo anno:
E’ stato illustrato dalla dirigenza il metodo seguito, il modello Reply per la pianificazione obiettivi e confermato che a breve saranno stilati i calendari dei colloqui individuali.

Lavori in corso
Gli spostamenti al 4 e 5 sono completati, resta aperta la questione su possibile utilizzo degli esistenti frigorifieri e microonde per i quali si sta cercando una soluzione adeguata.

Possibile Town Hall
E’ volontà dell’azienda convocare un town hall a breve non appena sarà individuata una data compatibile con le esigenze dei partecipanti.

Nomina RLS
E’ stato richiesto alle RSA di effettuare la designazione del RLS aziendale(responsabile dei lavoratori per la sicurezza). Seguirà email a breve su descrizione del ruolo e modalità di nomina.

Chi volesse avere maggiori informazioni in merito ai temi sopra esposti si puo’ ovviamente rivolgere ai propri rappresentanti sindacali