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Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108
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RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Articolo 2 - Definizioni
f) Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne salute e sicurezza.
Nomina del rappresentante della sicurezza
Secondo gli artt. 18 e 19 il rappresentante per la sicurezza è eletto e designato in tutte le aziende o unità produttive;
- fino a 15 dipendenti occupati, il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, nel caso in cui non dovesse essere eletto tra i lavoratori, può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo e ancora, può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento;
- oltre i 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o in alternativa è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
Articolo 18 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante dei lavoratori non può subire pregiudizio per l’esercizio delle funzioni e gode delle tutele di legge previste per i rappresentanti sindacali.
Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sono le seguenti:
-ha accesso ai luoghi di lavoro;
-viene consultato preventivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi;
-consulta il documento redatto in seguito alla Valutazione;
-consulta il Registro degli Infortuni;
-viene consultato nella designazione degli addetti ai Servizi di Prevenzione, di Prevenzione Incendi, di Pronto Soccorso, Emergenza ed Evacuazione dei Lavoratori;
- viene consultato in merito alla organizzazione della Formazione ai lavoratori;
- riceve informazione e documentazione in merito alla Valutazione dei Rischi e alle misure di prevenzione relative;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione;
- avverte il responsabile dei rischi individuati;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione
- formula osservazioni in caso di visite di Enti di controllo.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza può indire un’apposita riunione nei casi di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza
- deve conoscere i nuovi principi della prevenzione previsti e stabiliti dal Decreto Legislativo 626/94 e dalle successive modifiche;
- deve conoscere e saper definire le condizioni di rischio esistenti nel luogo di lavoro sulla base di dati e di indicazioni fornite dai lavoratori;
- deve saper adottare correttamente le misure di prevenzione e di sicurezza al fine di prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale;
- deve sapere controllare il funzionamento del sistema di sicurezza che sulla base di quanto dettato dal D.Lgs.vo 626/94 deve essere costituito in Azienda;
- deve saper leggere e valutare criticamente il documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Sicurezza definiti dal datore di lavoro;
- deve conoscere gli obblighi del datore di lavoro;
- deve conoscere gli obblighi dei lavoratori;
- deve conoscere gli obblighi del medico competente e lo svolgersi della sorveglianza sanitaria;
- deve sensibilizzare i lavoratori e qualificare l'operato dei soggetti stabiliti dalla legge per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nel luogo di lavoro, attraverso iniziative finalizzate al miglioramento dell'azione preventiva;
- deve provvedere all'elaborazione e alla divulgazione delle statistiche relative agli infortuni, alle malattie professionali e agli incidenti avvenuti.
Pertanto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve conoscere:
- la normativa;
- i rischi (essere in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la tutela e la salvaguardia del lavoratore);
- i problemi di igiene ambientale in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al microclima interno;- i problemi di impatto ambientale determinati dal ciclo e dall'attività produttiva;
- le tecniche e le modalità necessarie a svolgere attività di formazione e di informazione nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.
Modalità operative del rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza
-deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;
-non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
-ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento della valutazione del rischio di cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4, comma 5, lettera o).
Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.19 comma 1 del D.Lgs.vo 626/94 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.